Dal ruolo dei volontari alle modifiche statutarie, le risposte del ministero del Lavoro sul Codice del Terzo Settore
Incompatibilità tra la figura del volontario e qualsiasi forma di retribuzione. È solo una delle risposte che il ministero del Lavoro ha fornito, in merito al Codice del Terzo Settore, ai quesiti posti dal servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento. Il dicastero è intervenuto anche sul tema della nomina degli amministratori negli enti del Terzo Settore e sulla validità per le assemblee in cui vengono deliberate le modifiche statutarie.
L’art. 17 del Codice stabilisce il principio di gratuità dell’attività del volontario e il divieto di rimborsi. Disposizioni che non sono applicabili “agli operatori del soccorso appartenenti alla Croce Rossa delle province autonome di Trento e Bolzano e alla Croce bianca limitatamente alla provincia di Bolzano”. Il ministero sottolinea anche come i lavoratori subordinati, per svolgere attività di volontariato, possano usufruire di “flessibilità previste da contratti e accordi collettivi. Anche in questo caso il rapporto di lavoro subordinato non deve intercorrere con l’ente tramite il quale si svolge attività volontaria, proprio in virtù dei divieti richiamati”.
Stesso discorso per i casi di cariche sociali, comprese anche queste nel concetto di attività di volontariato. Come spiegato, “l’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è imposta alle ODV dall’articolo 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore. Per tutti i restanti ETS diversi dalla ODV, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente”.